La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 aprile 2016, n.6704, ha deciso che già la sola infedele denuncia mensile all’Inps attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un’“evasione contributiva” ex art.116, co.8, lett.b), L. n.388/00, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lett.a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento.
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