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Le Faq sul lavoro accessorio

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Dopo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche il Ministero del Lavoro, con nota 2 novembre 2016, n. 20137, interviene in merito alle modifiche apportate al lavoro accessorio dal decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016); lo fa con delle risposte a Faq a distanza di circa un mese dall’entrata in vigore del predetto decreto, situazione quest’ultima non tanto dovuta all’inerzia dell’Ente, ma al fatto che la norma è entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U. senza i canonici 15 giorni di vacatio legis.

Le Faq sembrano riprodurre quelle già predisposte dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, ma con qualche indicazione operativa molto interessante.

È confermato che nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

Tale indicazione è sicuramente di buon senso, anche se fa decadere il significato della particolarità del settore agricolo, per il quale possono essere comunicate al massimo 3 giornate.

Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata, ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Sul tema delle variazioni e/o modifiche è molto apprezzabile l’intervento del Dicastero, il quale si dimostra più vicino al cittadino rispetto al Legislatore.

Nella Faq specifica è precisato che la variazione della comunicazione già effettuata vada comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferisce. A titolo esemplificativo il Ministero individua le seguenti ipotesi:

  • se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
  • se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
  • se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
  • se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
  • se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

Altro tema di particolare interesse riguarda la comunicazione cumulativa; il Ministero, in linea con i consulenti del lavoro, afferma che le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente e analiticamente esposti.

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