Abrogazione lavoro accessorio: le istruzioni Inps per il periodo transitorio
L’Inps, con messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017, ha chiarito la disciplina transitoria per il lavoro accessorio in seguito all’abrogazione da parte del D.L. 25/2017, precisando che per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il 31 dicembre 2017.
Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.
Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i termini dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.
Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi.