LICENZIAMENTO PER ABUSO DI INTERNET
La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla delicata materia (dopo le sentenze n.10955/15 e n.22353/15) per confermare il potere del datore di lavoro di licenziare un lavoratore per abuso della connessione internet dal PC assegnatogli in dotazione per due mesi. Il provvedimento espulsivo è stato ritenuto legittimo dopo aver verificato la sussistenza della tempestività della contestazione disciplinare, aver valutato che non si trattasse di – controllo a distanza della prestazione lavorativa – da parte del datore e che non fosse stata violata la normativa sulla riservatezza. Questo perché la società si era limitata a verificare l’esistenza di accessi indebiti alla rete ed i relativi tempi di collegamento, senza effettuare analisi sui siti visitati dal dipendente e/o sulla tipologia dei dati scaricati e nemmeno sullo scarico sul PC. In tal modo il datore non ha ottenuto alcuna indicazione su elementi riferibili alla persona dell’utente, a sue scelte o attitudini politiche, religiose, culturali o sessuali.
La Corte, ha precisato che a nulla rileva il fatto che il ricorrente non fosse stato posto nelle condizioni di conoscere tempestivamente le disposizioni sull’utilizzo degli apparati mobili aziendali contenute nel regolamento poichè trattasi di elementari regole del vivere comune.
La Cassazione, riprendendo altre sentenze simili (n. 3845/92, n. 12769/00 e n. 7398/10), afferma di nuovo che l’obbligo di diligenza (art. 2104 cc) deve essere valutato con ampio e complessivo riguardo alla natura dell’attività esercitata. In particolare va rilevato che il contenuto dell’obbligo si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza), ma anche nell’esecuzione di quei comportamenti accessori che si rendono necessari in relazione all’interesse del datore ad un’utile prestazione.