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Cig: anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva

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Il Ministero del lavoro, con nota ministeriale n. 525 del 18 gennaio 2018, ha fornito nuove indicazioni in merito all’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva necessaria per avere diritto alla Cig.

Per quanto attiene al criterio di riconoscimento, nei riguardi dei lavoratori, dei 90 giorni di anzianità lavorativa al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale, la formulazione letterale dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015, prevede che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla Cig sussiste al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
  • si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
  • l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.

Diversamente, la disposizione in esame non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.

In relazione alla possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l’attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive, si ribadiscono i principi illustrati nell’allegato 2, nota n. 9631/2017 del Ministero del lavoro.

Poiché ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva” è stato stabilito che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni, per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di Cig i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non vada effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

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