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Fondo di integrazione salariale: modalità di pagamento delle prestazioni

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L’Inps, con messaggio n. 378 del 26 gennaio 2018, ha comunicato che da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, la corresponsione delle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di integrazione salariale, e in generale dai Fondi di solidarietà, deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall’Istituto al soggetto datoriale o da questo conguagliata.

Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.

L’Istituto, considerato che da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale nei primi giorni di gennaio 2018, la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento diretto, invita le Strutture territoriali a verificare le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria e, quindi, la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso.

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