Legittimamente licenziato il padre in congedo parentale che lavora
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 gennaio 2018, n. 509, ha ritenuto legittimamente licenziato per giusta causa il genitore che usa il congedo parentale per svolgere un diverso lavoro piuttosto che accudire il figlio disabile, pur se dell’attività beneficia l’intera famiglia. L’articolo 32, comma 1, lettera b), D.Lgs. 151/2001, nel prevedere, in attuazione della legge-delega 53/2000, che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del figlio, percependo dall’Ente previdenziale un’indennità commisurata a una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell’Ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia.