Infondato il licenziamento basato sulla corrispondenza e-mail priva di firma elettronica
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2018, n. 6425, ha ritenuto illegittimo il licenziamento che trae i propri presupposti sulla corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, dovendosi escludere che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente, trattandosi di e-mail prive di firma elettronica, dovendo infatti ritenersi, quanto all’efficacia probatoria dei documenti informatici, che l’articolo 21, D.Lgs. 82/2005, attribuisce l’efficacia prevista dall’articolo 2702, cod. civ., solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 82/2005, l’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.