Condotta antisindacale: legittimazione ad agire solo in caso di diffusività nazionale
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 marzo 2018, n. 6322, ha stabilito che, ai fini del requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale è necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile che l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa. È legittimata ad agire per la repressione della condotta antisindacale solo l’organizzazione che sia in grado di dimostrare il possesso del requisito della diffusività nazionale.
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