Tirocini extracurricolari: le istruzioni ispettive
L’INL, con circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ha offerto istruzioni per il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza, in collaborazione con le Regioni, sul corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari, in seguito all’emanazione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato-Regioni il 25 maggio 2017. L’Ispettorato raccomanda ai propri ispettori l’effettuazione di una valutazione complessiva delle modalità di svolgimento del tirocinio, che consenta di distinguere l’attività svolta dal tirocinante dall’esercizio di una mera prestazione lavorativa. Sotto tale profilo, quindi, può risultare dirimente anche la verifica dell’osservanza della normativa regionale nel cui ambito viene svolto il tirocinio, tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni.
L’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità, che, di per sé, compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
La circolare illustra anche le sanzioni per i diversi tipi di violazione.