La qualificazione del rapporto si fonda sul comportamento tenuto nella sua attuazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 luglio 2018, n. 18262, ha stabilito che in ambito di riqualificazione di un rapporto di lavoro, quale logica conseguenza del principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale, sia allorché le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato,
- abbiano simulatamente dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia,
- sia nel caso in cui l’espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti,
- sia, infine, nell’ipotesi in cui, dopo avere voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di passare a un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione,
il giudice adito deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto stesso.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata in cui il giudice ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di agenzia, tenuto conto che il lavoratore era stato preposto a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l’attività del preponente: tali elementi non qualificavano una deviazione dallo schema contrattuale e un divario dalle regole e dai principi di un rapporto di agenzia.