Regime applicabile in caso di distacco in sostituzione nell’UE
La CGE, con sentenza C-527/16 del 6 settembre 2018, ha stabilito che l’articolo 12, paragrafo 1, Regolamento 883/2004, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un lavoratore, che sia distaccato dal datore di lavoro per effettuare un lavoro in un altro Stato membro, sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest’ultimo lavoratore dev’essere considerato “inviato in sostituzione di un’altra persona”, ai sensi di tale disposizione, cosicché non può beneficiare della norma particolare prevista in detta disposizione al fine di continuare ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività. Il fatto che i datori di lavoro dei 2 lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo.