Pagamento retribuzioni con mezzi tracciabili: ulteriori chiarimenti
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L’INL, con nota n. 7369 del 10 settembre 2018, fornisce indicazioni operative in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi di pagamento con strumenti tracciabili, introdotti dall’articolo 1, commi 910-913, L. 205/2017, e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante tali strumenti. L’Ispettorato precisa che è rimessa alla valutazione del personale ispettivo, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l’attivazione delle procedure descritte nella nota.
Viene inoltre chiarito che:
- l’utilizzo di strumenti tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria;
- per quanto riguarda il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, l’INL ritiene conforme alla ratiodella disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
- il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del vaglia postale è ammesso, purché riporti l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).
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