Esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore sindacalista
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 settembre 2018, n. 21910, ha stabilito che per il lavoratore che riveste anche le funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda il diritto di critica gode anche di copertura costituzionale ex articolo 39, Costituzione, nel momento in cui l’espressione critica espressa è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo. Ne consegue che il lavoratore sindacalista è titolare di due distinti rapporti con l’imprenditore: come lavoratore, in posizione subordinata con il datore di lavoro, e come sindacalista, invece in una posizione parificata a quella della controparte, in virtù delle richiamate garanzie costituzionali. L’apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al datore costituisce valutazione di merito affidata ai giudici di merito ai quali l’accertamento del fatto compete.