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Esclusione del congedo straordinario per coniuge convivente/figlio disabile dal computo dei 60 giorni

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L’Inps, con messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, ha precisato che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2018 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.Lgs 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992 – i periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992) devono essere esclusi dal computo dei suddetti 60 giorni. La disposizione di applica anche alle unioni civili, ai sensi della L. 76/2016, pertanto l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal Legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001. Conseguentemente, dal computo dei 60 giorni devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992.

L’Istituto segnala, al riguardo, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei 60 giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio con disabilità in situazione di gravità.

Vien infine chiarito che tali indicazioni si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte Costituzionale, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

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