NASpI per detenuti che lavorano alle dipendenze dell’istituto penitenziario
L’Inps, con messaggio n. 909 del 5 marzo 2019, ha chiarito che ai detenuti impegnati in attività di lavoro retribuito presso l’istituto penitenziario in cui si trovano ristretti non può essere riconosciuta la NASpI in occasione dei periodi di inattività. È fatto salvo, invece, il diritto dei medesimi soggetti all’indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il messaggio precisa che, sotto il profilo contributivo, gli istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze. Sotto il profilo assicurativo, detta contribuzione sarà utile, nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’istituto penitenziario, ai fini della prestazione di disoccupazione NASpI, qualora rientrante nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Infine, viene precisato che i detenuti che già godevano del diritto all’indennità di disoccupazione prima che iniziasse lo stato di detenzione continuano ad averne diritto anche durante il periodo di detenzione, salvi i casi di revoca giudiziale della prestazione.