Cessazione fittizia dell’attività: reintegra e risarcimento del lavoratore licenziato
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 gennaio 2019, n. 1852, ha ritenuto che, in caso di licenziamento collettivo, l’assoluta omessa enunciazione di alcun criterio di scelta conseguente a una prospettata ma fittizia cessazione di attività – nella fase di informazione e consultazione sindacale – radica un difetto, per così dire ontologico, del recesso, che rinviene appropriata tutela mediante lo strumento reintegratorio approntato dal Legislatore del 2012.
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