Pace fiscale: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, ha offerto chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. 119/2018. Il documento di prassi spiega che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e, in generale, sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Più in particolare, la circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale. La circolare ricorda che la procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.