Rifinanziata la Cigs per riorganizzazione, crisi complessa e contratto di solidarietà
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Il Ministero del lavoro, con circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha comunicato che l’articolo 26-bis, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, ha modificato l’articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, estendendo anche per l’anno 2020 la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, di richiedere la proroga della Cigs:
- sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 148/2015, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
- sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all’articolo 22, comma 2;
- per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
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