Credito restitutorio in caso di decadenza dal diritto dell’integrazione salariale
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426, ha deciso che, nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato ex articolo 8, commi 4 e 5, D.L. 86/1988, convertito con modificazioni in L. 160/1988, il credito restitutorio dell’Inps sorge quando l’Istituto ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l’Istituto venga a conoscenza della natura indebita dell’erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all’articolo 2941, n. 8, cod. civ., per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione.
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