Contratti stagionali nel settore radio televisivo: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 6 del 2 ottobre 2019, ha offerto chiarimenti sulla stipula di contratti stagionali nel settore radiotelevisivo.
Viene confermato che nell’attuale ordinamento, fino a che le attività stagionali non saranno individuate da apposito D.M., come previsto dall’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al D.P.R. 1525/1963.
Il Ministero conferma inoltre la possibilità per la contrattazione collettiva, nel vigente ordinamento, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali, in aggiunta a quelle attualmente previste dal D.P.R. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine, come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2, 23, comma 2, D.Lgs. 81/2015.