Sisma centro Italia: differito al 15 gennaio 2020 il pagamento dei premi assicurativi sospesi
L’Inail, con circolare n. 28 del 18 ottobre 2019, ha recepito le modifiche apportate dall’articolo 8, comma 1, lettera b), D.L. 111/2019 all’articolo 48, comma 13, D.L. 189/2016, che hanno differito al 15 gennaio 2020 il pagamento dei versamenti sospesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017.
Pertanto, il pagamento dei premi sospesi può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 15 gennaio 2020 oppure in forma rateale fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020. I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare, che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail n. 18/2019. In caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese. Se la rata scade in un giorno festivo, il pagamento è tempestivo se effettuato il giorno seguente non festivo.
L’Istituto comunica che entro il 15 gennaio 2020 devono essere, inoltre, riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, convertito con modificazioni dalla L. 389/1989, e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente. Il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24, indicando nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, a seconda dei casi, i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2 alla circolare.