Dirigente scolastico: responsabilità nella prevenzione degli infortuni sul lavoro
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La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 12 settembre 2019, n. 37766, ha stabilito che il dirigente scolastico rappresenta un “datore di lavoro” con talune peculiarità; infatti, non è proprietario degli immobili che ospitano le scuole ed è, inoltre, privo dei poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi degli edifici scolastici, tuttavia gli spetta comunque il dovere di informare e sollecitare gli enti competenti, ossia Comuni e Province, e, in caso di inerzia o di insufficienza degli interventi, di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dell’incolumità, sino alla sospensione, come extrema ratio, dell’attività scolastica.
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