Permessi ex L. 104/1992: licenziamento disciplinare se è dimostrato il difetto di assistenza
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 ottobre, n. 26956, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore incolpato della violazione delle disposizioni in tema di permessi per assistere congiunti disabili – ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992 – laddove il provvedimento espulsivo non risulti proporzionale alla mancanza addebitata, dal momento che non risulta dimostrato il difetto di assistenza nei confronti del familiare per la gran parte della giornata. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile manchi del tutto, si è in presenza di un abuso del diritto e, come tale, passibile anche di sanzione espulsiva.
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