Esonero contributivo: lavoratori in Cigs a zero ore non equiparabili a disoccupati
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 118, L. 190/2014, e dell’articolo 1, comma 178, L. 208/2015, nella parte in cui stabiliscono che “[l]’esonero […] spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni […], con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”, sollevata, in riferimento all’articolo 3, Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento.
Pertanto, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Consulta ha statuito che i lavoratori in Cigs a zero ore, in quanto sospesi dal lavoro, sia pure completamente, ma in attesa di riprendere l’attività lavorativa, non sono equiparabili in alcun modo ai soggetti disoccupati in attesa di occupazione.