Responsabilità solidale committente: esclusi i crediti di natura risarcitoria
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 novembre 2019, n. 28517, ha stabilito che, in tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi“, contenuta nell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l’istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa; vanno esclusi, quindi, quelli di natura risarcitoria, quali appunto quelli conseguenti a illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo.