Nullità del licenziamento intimato per ragioni esclusivamente ritorsive
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 3 dicembre 2019, n. 31527, ha stabilito che il licenziamento per ritorsione costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante, e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni. Ne consegue che è legittima la sentenza che dispone la reintegra del dipendente laddove la Corte d’Appello ha fatto ricorso alla prova per presunzioni, onde risalire, dalla sequenza dei fatti accertati, all’accertamento del fatto ignoto, costituito dal motivo ritorsivo come l’unico determinante del recesso, vale a dire la mancata sottoscrizione di un accordo che prevede la riduzione del complessivo trattamento economico.