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Nullità del licenziamento ritorsivo: condizioni

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2020, n. 808, ha stabilito che, affinché resti escluso il carattere determinante del motivo illecito del licenziamento ex articolo 1345, cod. civ., e articolo 18, St. Lav., non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito. La ragione economica posta a base del licenziamento individuale non può escludere il carattere determinante del motivo lecito dedotto dal lavoratore, tanto nei casi in cui manchi la prova della sua effettività che nei casi in cui l’esigenza organizzativa, pur esistente, non configuri un giustificato motivo oggettivo ex articolo 3, L. 604/1966.

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