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Erogazione indennità di maternità: necessaria istanza all’Inps

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 marzo 2020, n. 6642, ha stabilito che, in tema di previdenza, senza la domanda amministrativa l’Inps non paga l’astensione anticipata dal lavoro per maternità. Il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, infatti, riconduce solo l’assenza dal lavoro allo stato di gravidanza. L’Inps è infatti l’unico soggetto obbligato a erogare l’indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l’importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all’Istituto.

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