Riders: DPI forniti dal datore di lavoro/committente
Il Tribunale Bologna, Sezione Lavoro, con decreto del 14 aprile 2020, n. 745, ha stabilito che al rapporto di lavoro dei c.d. riders si può – a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro – estendere l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre, con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha implicitamente onerato l’imprenditore di provvedere a garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto a consegna e domicilio del cibo a tutela della salute, non solo degli operatori, ma della intera collettività; dunque, nel novero delle prescrizioni igienico-sanitarie si può ragionevolmente ricomprendere l’uso dei DPI, la cui dotazione, pertanto, è posta interamente a carico del datore di lavoro/committente.