Processo del lavoro: produzione di nuovi documenti in appello
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 maggio 2020, n. 8441, ha stabilito che l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello dev’essere vagliata sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum e avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte territoriale, per aver ritenuto l’inammissibilità della produzione documentale in secondo grado, benché tale produzione fosse rivolta a confutare le risultanze della CTU disposta in quel medesimo grado.
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