Negozio transattivo: effetti in caso di consenso alla risoluzione del rapporto
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 maggio 2020, n. 9287, ha stabilito che l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, pertanto, ove il lavoratore, in sede di conciliazione giudiziale, abbia manifestato il proprio consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’efficacia transattiva dell’accordo raggiunto non può che essere riferita, in mancanza di specifiche limitazioni, a tutti i diritti scaturenti dal rapporto che risultino obiettivamente.