Inammissibile l’autonoma risarcibilità del danno morale di tipo soggettivo
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 maggio 2020, n. 9295, ha ritenuto inammissibile l’autonoma risarcibilità del danno morale di tipo soggettivo, anche in assenza del danno biologico o di altro evento produttivo del danno patrimoniale ex articoli 2059 e 1226, cod. civ., in combinato disposto con l’articolo 32, Costituzione, in quanto è da escludersi sia la tesi che identifica il danno non patrimoniale nella lesione stessa del diritto (danno-evento) sia quella costituita dall’affermazione che, nel caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe in re ipsa, in quanto entrambe le posizioni snaturano la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo.
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