Divieto di discriminazioni in base al genere sessuale: attenuazione dell’onere probatorio
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 giugno 2020, n. 11530, in tema di discriminazioni di genere dei lavoratori da parte del datore, ha statuito che l’articolo 40, D.Lgs. 198/2006, non stabilisce un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall’articolo 19, Direttiva CE 2006/54, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purché idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realtà storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.