Allontanamento senza giusta causa e licenziamento ritorsivo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 giugno 2020, n. 11705, ha stabilito che il licenziamento può essere dichiarato nullo perché ritorsivo quando non sussiste una giusta causa per l’allontanamento del lavoratore, tanto più se era già in corso una causa fra azienda e dipendente e se questo era stato emarginato. Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n4 108 del 1990 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunate nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.