Lavoro a termine: le fattispecie escluse dall’obbligo del contributo addizionale NASpI
L’INPS, con circolare 91 del 4 agosto 2020, riepiloga le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 160/2019, all’articolo 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012.
In particolare si è precisato che, ai soli fini della determinazione dell’ambito di applicazione dell’esclusione dal versamento del contributo in argomento, l’esonero si riferisce anche ai contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali come sopra intese – stipulati in forza di contratti collettivi nazionali intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale.