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Infortunio: ammessa l’azione di rivalsa contro il committente

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La Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza 24 giugno 2020, n. 12465, ha ritenuto che la speciale azione di regresso spettante all’Inail, ai sensi degli articoli 10 e 11,  D.P.R. 1124/1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti – come l’appaltante o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio. Tale azione, quindi, è ammessa anche contro l’azienda committente (o subcommittente) che mantiene la disponibilità e il controllo degli ambienti lavorativi, non potendo essi andare esenti da responsabilità per il mero fatto che non sapessero del subappalto intervenuto con il proprio appaltatore (o subappaltatore).

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