Rientro di ricercatori residenti all’estero: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 307 del 3 settembre 2020, ha fornito importanti indicazioni in ordine all’incentivo fiscale per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero in particolare per quanto riguarda i ricercatori con nazionalità estera, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legge n. 78 del 2010.
In particolare, nella risposta si precisa che non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (Cfr. circolare 8 giugno 2004, n. 22).
Nel presupposto che sia trasferita la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, si ritiene che si possa beneficiare, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del D.L. n. 78 del 2010 – come modificato dall’articolo 5 del D.L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (cfr. articolo 44, comma 3, D.L. n. 78 del 2010).