Ritenute in caso di ritardato pagamento della retribuzione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 giugno 2020, n. 12708, ha statuito che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all’ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché, in detta ipotesi, il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico. Pertanto, in caso di annullamento del licenziamento, non essendosi interrotto il rapporto previdenziale, la parte datoriale non è esentata dall’obbligo di versare i contributi ed è tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore ai sensi dell’articolo 23, L. 218/1952, mentre il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte integrante della retribuzione allo stesso spettante.