Fondo di garanzia Inps: iter procedurale per ottenere la prestazione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 luglio 2020, n. 16249, con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, ha stabilito che per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata o, ancora, qualora l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ex articolo 2, comma 5, D.Lgs. 80/1992.