Premi assicurativi: il mutato indirizzo interpretativo non estingue l’obbligo contributivo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 agosto 2020, n. 16865, ha stabilito che l’obbligazione contributiva e assicurativa partecipa dell’origine pubblicistica al più alto livello, traendo origine dall’articolo 38, Costituzione, costituendo, altresì, una prestazione patrimoniale coperta dalla riserva di Legge di cui all’articolo 23, Costituzione. Pertanto, l’Istituto può sempre procedere al riesame delle decisioni dei propri organi e annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa pubblicistica vigente; tale potere deve essere, infatti, esercitato dall’ente previdenziale, quale Pubblica Amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa fissati dall’articolo 97, Costituzione. Il mutamento da parte dell’Amministrazione di un precedente indirizzo interpretativo sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento può rilevare o essere valutato, tutt’al più, ai fini della applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori, ma non può certo determinare l’estinzione dell’obbligo contributivo.