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COVID: l’INL illustra le novità del D.L. Agosto e del Decreto Ristori

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L’INL, con nota n. 963 del 5 novembre 2020, ha evidenziato le modifiche apportate in sede di conversione in L. 126/2020 del D.L. 104/2020 e le disposizioni di interesse contenute nel D.L. 137/2020:

  • articolo 8, D.L. 104/2020 – proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione: fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione;
  • articolo 14, D.L. 104/2020 e articolo 12, D.L. 137/2020 – disposizioni in materia di licenziamento e di cassa integrazione: l’articolo 12, commi 9, 10, 11, D.L. 137/2020, interviene sul divieto di licenziamento, prorogandolo fino al 31 gennaio 2021. Inoltre, il medesimo articolo 12 disciplina la fruizione della cassa integrazione per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di 6 settimane dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali;
  • articolo 13, D.L. 137/2020 – sospensione versamenti di contributi e premi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive: i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 24 ottobre 2020, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021;
  • lavoro agile: gli articoli 21-bis (modificato dall’articolo 22, D.L. 137/2020) e 21-ter, D.L. 104/2020, disciplinano, rispettivamente, il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici e il lavoro agile per genitori con figli con disabilità.

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