Obbligazioni solidali: effetti dell’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22984, ha deciso che, in tema di obbligazioni solidali, l’eccezione in senso stretto – quale è quella di prescrizione – sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell’ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario c.d. processuale e sorge la necessità di un’unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa.