Rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto: istanza amministrativa all’Inps
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27555, ha stabilito che, in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all’amianto, l’istanza amministrativa intesa al conseguimento del beneficio previdenziale va proposta nei confronti dell’Inps e non può essere sostituita dalla diversa domanda indirizzata all’Inail al fine di ottenere la prova dell’avvenuta esposizione; peraltro, rivestendo la suddetta istanza la funzione di atto di avvio del procedimento amministrativo, preliminare all’esercizio dell’azione giudiziaria, la statuizione della giurisprudenza di legittimità circa l’improponibilità della domanda giudiziale che dalla stessa non sia stata preceduta non può dar luogo ad una fattispecie di c.d. prospective overruling, configurabile soltanto con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale.