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Esonero contributivo per aziende che non richiedono ulteriore Cig

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L’Inps, con circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, come previsto dall’articolo 12, D.L. 137/2020.

Può fruire del beneficio il datore di lavoro (identificato sulla base della matricola Inps) che ha fruito degli ammortizzatori COVID nel mese di giugno 2020, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.

Pertanto, in considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell’esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro (identificato sulla base della matricola Inps) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso; invece, in caso di fusione, l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail: più specificamente, l’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese. Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

La circolare precisa, inoltre, che, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero.

Infine, viene chiarito che l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile.

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