Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022
L’Inps, con circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, ha offerto le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla previsione di cui all’articolo 1, comma 16, L. 178/2020, che, per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022, riconosce l’esonero di cui all’articolo 4, commi 9-11, L. 92/2012, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
In attesa dell’orientamento della Commissione Europea, con la quale è stata avviata una interlocuzione, l’Istituto precisa che, con apposito messaggio, che verrà pubblicato a conclusione della suddetta interlocuzione, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.