Licenziamento per gmo: reintegra obbligatoria se il fatto è manifestamente insussistente
La Corte Costituzionale, con comunicato stampa del 24 febbraio 2021, ha reso noto di aver ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18, St. Lav., come modificato dalla L. 92/2012, là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo. La Corte ha ritenuto irragionevole, in caso di insussistenza del fatto, la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra, mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.