Riscossione crediti previdenziali: il subentro del nuovo concessionario non muta la natura del credito
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 gennaio 2021, n. 951, in tema di riscossione di crediti previdenziali, ha stabilito che il subentro dell’Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per Legge a una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’articolo 3 , L. 335/1995 (prescrizione quinquennale), invece che la regola generale sussidiaria di cui all’articolo 2946, cod. civ. (prescrizione decennale), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo.