Decreto “Sostegni”: Integrazioni salariali e ammortizzatori Covid-19
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Di seguito illustriamo un quadro riepilogativo inerente al D.L. n. 41/2021 articolo 8
Soggetti individuati dall’art. 10 del D.L.vo n. 148/2015)ossia aziende fruitrici di CIGO | Le settimane di Cassa COVID-19 sono 13(tetto massimo) da utilizzare tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021 senza vincoli legati al fatturato e “sovrapposizione” dei periodi precedentemente autorizzati. Le integrazioni salariali previste dalla legge n. 178 “coprono” soltanto i lavoratori in forza alla data del 4 gennaio (circolare INPS n. 28/2021) escludendo gli assunti dopo tale data. Per gli utilizzatori di questa tipologia di cassa integrazione la fine del blocco dei licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo” a partire dal 1° luglio. In caso del perdurare della situazione di crisi, possono ricorrere, in alternativa alla riduzione dell’organico, alla Cassa straordinaria e ordinaria o al Contratto di solidarietà previsti dal D.L.vo n 148/2015. |
Utilizzatori di FIS (assegno ordinario) o dai Fondi di solidarietà bilaterale o la Cassa in deroga | La Cassa Covid -19 è di 28 settimane, al massimo, dal 1° aprile ma che termina il 31 dicembre p.v. Senza vincolo di fatturato e “sovrapposizione” di periodi precedente autorizzati. Le integrazioni salariali previste dalla legge n. 178 “coprono” soltanto i lavoratori in forza alla data del 4 gennaio (circolare INPS n. 28/2021) escludendo gli assunti dopo tale data. |
UniEmens-Cig” | Dal primo Aprile con messaggio INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, è stato introdotto, un nuovo flusso telematico detto “UniEmens-Cig” da utilizzare dai datori di lavoro per trasmettere i dati utili per il pagamento diretto o per il saldo ( per chi ha chiesto l’anticipo del 40% del trattamento COVID) delle integrazioni salariali |
Possibilità di anticipo Cassa in deroga | I datori di lavoro potranno anticipare la cassa integrazione in deroga con recupero degli importi attraverso il sistema del conguaglio contributivo. |
Invio istanze | Le richieste di cassa integrazione devono essere trasmesse, pena la decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario, mentre in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande viene fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge. Ne consegue che le domande di cassa con inizio 1 aprile dovrebbero essere presentate entro il 22 aprile (essendo il D.L. n. 41/2021 entrato in vigore il 23 marzo) e non entro il 31 maggio che rappresenta il “regime normale”. |
Settore agricoltura | Il comma 8 dell’art. 8 ha previsto ulteriori 120 giornate da fruire tra il 1° aprile ed il 31 dicembre p.v.: il tutto, in deroga al numero delle giornate lavorative di “godimento” del singolo lavoratore per le prestazioni da svolgere presso la stessa azienda (almeno 181 giornate per gli operai a tempo indeterminato). In conseguenza di tale disposizione, calcolando anche le 90 giornate riconosciute per il primo semestre dalla legge n. 178/2020, l’integrabilità correlata al coronavirus è, complessivamente, per tutto l’anno in corso, pari a 210 giorni (senza alcun “accavallamento”). Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, l’ammortizzatore di riferimento è la cassa in deroga. Con il messaggio n. 1297/2021 l’INPS comunica che fornirà ulteriori indicazioni. Per quanto riguarda la presentazione delle domande valgono, a pena di decadenza, i limiti previsti in via generale (entro al fine del mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario). |
Approvazione domande | Sede INPS competente |
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