Il decreto Sostegni disciplina il Reddito di emergenza
L’INPS – con Circolare 14 aprile 2021, n. 61 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito al riconoscimento, ex art. 12, commi 1 e 2 , D.L. n. 41/2021, di tre quote di Reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
La domanda di Rem può essere presentata all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda.
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità “dedicate” ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori del settore dello sport.